La Corte Costituzionale dà il via libera all’attribuzione del cognome della madre ai figli.

Pubblicato: Martedì, 08 Novembre 2016 20:24 - Categoria: Giurisprudenza

E’ stata appena diramata la nota della Corte Costituzionale che preannuncia una storica decisione sul cognome dei figli.

La Consulta ha dichiarato infatti incostituzionali le norme che impongono l'automatica attribuzione del cognome paterno, quando i genitori intendano fare una scelta diversa.

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I coniugi possono stabilire un assegno di mantenimento periodico anche nella procedura di separazione e divorzio dinanzi al sindaco. Lo dice il Consiglio di Stato.

Pubblicato: Venerdì, 04 Novembre 2016 17:44 - Categoria: Giurisprudenza

Con la sentenza n. 4478/2016, pubblicata il 26.10.2016, il Consiglio di Stato ha stabilito che i coniugi (che si separano, divorziano e/o modificano le condizioni di separazione o di divorzio dinanzi al sindaco quale ufficiale dello stato civile, attraverso la procedura disciplinata dall’art. 12 del d.l. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014) possono inserire nel loro accordo la clausola relativa alla corresponsione di un assegno periodico a carico di uno e a favore dell’altro. Non rientra infatti questa clausola tra i “patti di trasferimento patrimoniale” espressamente esclusi dal comma 3 dell’art. 12 predetto.

Al procedimento previsto dall’art. 12 citato possono accedere solo i coniugi che non hanno figli minorenni, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti. Essi possono conseguire il mutamento dello status attraverso una dichiarazione congiunta resa personalmente dinanzi all’ufficiale dello stato civile, purché la confermino dopo che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla prima dichiarazione. Con tale procedura i coniugi possono anche modificare le condizioni della separazione o del divorzio pregressi ed in tal caso conseguono immediatamente l’effetto, non essendo necessaria una loro successiva conferma.

In pratica le parti manifestano la volontà di separarsi, di divorziare, di far cessare gli effetti civili del matrimonio ovvero di modificare il loro precedente assetto, sulla base di “condizioni” tra loro concordate. L’ufficiale dello stato civile acquisisce le dichiarazioni e l’accordo ed invita le parti a comparire nuovamente davanti a sé (non prima di trenta giorni) per confermare la loro volontà (ciò come detto non vale per le modifiche). Se segue la conferma, l’accordo raggiunto “tiene luogo” (e cioè ha gli stessi effetti giuridici) del provvedimento giudiziale che definisce i procedimenti di separazione, di divorzio, di cessazione degli effetti civili del matrimonio (e di modifica di precedenti condizioni). L’assistenza dell’avvocato qui non è obbligatoria ma solo facoltativa.

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Profili civilistici della nuova legge sul “dopo di noi” (L. 22 giugno 2016 n. 112)

Pubblicato: Giovedì, 20 Ottobre 2016 17:59 - Categoria: Pubblicazioni

Sommario. Premessa; 1. Gli istituti di protezione dei disabili prima della legge 112/2016; 2. L’ambito soggettivo; 3. Trust, vincoli di destinazione e fondi speciali; 3.1 Trust di protezione, amministrazione di sostegno e autorizzazioni giudiziali; 3.2 Riducibilità e revocabilità degli atti dispositivi con finalità di protezione; 4. Forma e contenuto degli atti.; 5. Il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e sue finalità; 6. Ulteriori disposizioni agevolative.


Premessa

La L. 22 giugno 2016 n. 112 (pubblicata in G.U. n. 146 del 24 giugno 2016 ed entrata in vigore il giorno successivo), titolata dai media quale legge del “dopo di noi”, si pone l’ambizioso obiettivo di “favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia” delle persone affette da grave disabilità (come definita dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), prive di sostegno familiare “in quanto mancanti di entrambi i genitori” o perché gli stessi “non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale” ovvero “in vista del venir meno” di tale sostegno.

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L’Europa dice no alla maternità surrogata

Pubblicato: Venerdì, 14 Ottobre 2016 10:11 - Categoria: Legislazione

L’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, con 83 voti contrari 77 favorevoli e 7 astenuti, ha bocciato l’11 ottobre scorso il rapporto sulla maternità surrogata, presentato dalla ginecologa belga Petra De Sutter. Per essere approvata la proposta avrebbe dovuto raccogliere il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

Sembra così definitivamente tramontata la possibilità di una regolamentazione a livello europeo della discussa pratica dell’utero in affitto e dei diritti dei bambini nati attraverso il ricorso a simile pratica procreativa.

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E’ tutelata dall’ordinamento la relazione instaurata dal minore con l’ex partner della genitrice biologica. Lo dice la Consulta.

Pubblicato: Giovedì, 06 Ottobre 2016 12:15 - Categoria: Pubblicazioni

In data odierna, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione – sollevata, in relazione a plurimi parametri costituzionali, dalla Corte di Appello di Palermo – di legittimità costituzionale dell’art. 337-ter del codice civile nella parte in cui, disponendo che il minore ha diritto di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, impedirebbe al Giudice di garantire la conservazione, nell’interesse del minore, di rapporti, ove ugualmente significativi, con soggetti diversi dal ramo parentale (nella specie, l’ex partner omo affettiva della genitrice biologica di due minori).

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