E’ escluso dalla comunione legale dei beni, ex art. 179 comma 1 lett. b) cod. civ., l’immobile acquistato dal figlio con il denaro fornito dai genitori.
Questo il principio riaffermato dalla Cassazione nell’ordinanza dell’11 dicembre 2018 n. 31978 che, qualificando come “donazione indiretta” dell’immobile l’attribuzione effettuata a favore del figlio, ha fatto applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità che esclude dal regime della comunione legale dei beni sia le donazioni dirette che quelle “indirette”, effettuate mediante uno o più negozi tipici finalizzati ad attuare una liberalità.
All’assegno di divorzio previsto dall’art. 5 comma 6 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 (c.d. legge sul divorzio), va riconosciuta una pluralità di funzioni: assistenziale, compensativa e perequativa. Per il riconoscimento di tale assegno il giudice deve procedere ad un accertamento in concreto, volto a verificare la sussistenza o meno di “mezzi adeguati” o comunque l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. In tale indagine egli dovrà fare applicazione dei criteri guida contenuti nella prima parte della norma (“condizioni dei coniugi”, “ragioni della decisone”, “contributo personale e patrimoniale alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dei coniugi”), fondati sul principio costituzionale di solidarietà familiare.
Con la sentenza n. 2770/2017 la prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito che l’audizione del minore, in tutti i procedimenti giudiziali che lo riguardano ed in particolare in quello in cui si controverta sul suo affidamento, è un adempimento necessario, poiché
Corte di Cassazione - Sezione I civile - Sentenza 10 febbraio – 7 giugno 2017 n. 14158 (Presidente Di Palma; Relatore Acierno; PM – conforme – Ceroni)
Con la recente sentenza n. 14158/2017 la Corte di Cassazione ha affermato la natura decisoria e non semplicemente gestoria dei provvedimenti del Giudice Tutelare, emessi all’esito della richiesta dell’amministratore di sostegno per essere autorizzato ad esprimere il consenso o il dissenso al trattamento sanitario a favore dell’amministrato, in conformità alle direttive anticipate da quest’ultimo formulate in un momento antecedente allo stato di incapacità.
La Corte di Appello di Trieste, con un’ordinanza del 30 maggio 2017, ha riformato il decreto del 17 marzo 2017 con cui il Tribunale di Pordenone, in composizione collegiale, aveva ammesso la trascrivibilità degli accordi di negoziazione assistita in materia familiare contenenti trasferimenti immobiliari, a prescindere dall’autenticazione notarile richiesta in via generale dall’art. 5 comma 3 del d.l. 132/2014 (l. 162/2014).
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia.