Con la recente sentenza n. 14158/2017 la Corte di Cassazione ha affermato la natura decisoria e non semplicemente gestoria dei provvedimenti del Giudice Tutelare, emessi all’esito della richiesta dell’amministratore di sostegno per essere autorizzato ad esprimere il consenso o il dissenso al trattamento sanitario a favore dell’amministrato, in conformità alle direttive anticipate da quest’ultimo formulate in un momento antecedente allo stato di incapacità.
* Relazione presentata nell’incontro di studio "Profili applicativi e fiscali del trust in ambito familiare. Dalla regolamentazione della vita di coppia all’ipotesi del “Dopo di noi”", svoltosi a Firenze il 27 gennaio 2017, organizzato da AIAF Toscana in collaborazione con la Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze - Scuola Forense.
Sommario: 1. Le disposizioni di riferimento; 2. Unioni civili e filiazione; 3. I casi di scioglimento; 4. Morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti. Diritti successori, norme inapplicabili, diritto alle indennità lavorative; 5. Il divieto di “patti di trasferimento patrimoniale”; 6. Il ruolo del notaio nell’ambito della negoziazione assistita; 7. Il dies a quo dello scioglimento della comunione legale tra le parti dell’unione civile; 8. Scioglimento dell’unione civile per rettificazione di attribuzione di sesso.
1. Le disposizioni di riferimento.
I commi dell’articolo unico della legge 76/2016 che ci interessano sono quelli che vanno dal 22° al 26°. Devono però tenersi in considerazione anche gli effetti di altre disposizioni contenute nel nuovo testo di legge.
Sommario. Premessa; 1. Gli istituti di protezione dei disabili prima della legge 112/2016; 2. L’ambito soggettivo; 3. Trust, vincoli di destinazione e fondi speciali; 3.1 Trust di protezione, amministrazione di sostegno e autorizzazioni giudiziali; 3.2 Riducibilità e revocabilità degli atti dispositivi con finalità di protezione; 4. Forma e contenuto degli atti.; 5. Il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e sue finalità; 6. Ulteriori disposizioni agevolative.
Premessa
La L. 22 giugno 2016 n. 112 (pubblicata in G.U. n. 146 del 24 giugno 2016 ed entrata in vigore il giorno successivo), titolata dai media quale legge del “dopo di noi”, si pone l’ambizioso obiettivo di “favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia” delle persone affette da grave disabilità (come definita dall’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), prive di sostegno familiare “in quanto mancanti di entrambi i genitori” o perché gli stessi “non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale” ovvero “in vista del venir meno” di tale sostegno.
In data odierna, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione – sollevata, in relazione a plurimi parametri costituzionali, dalla Corte di Appello di Palermo – di legittimità costituzionale dell’art. 337-ter del codice civile nella parte in cui, disponendo che il minore ha diritto di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, impedirebbe al Giudice di garantire la conservazione, nell’interesse del minore, di rapporti, ove ugualmente significativi, con soggetti diversi dal ramo parentale (nella specie, l’ex partner omo affettiva della genitrice biologica di due minori).
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